L’albo dei giudici popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado.
L'iscrizione agli elenchi è gratuita (articolo 9 della Legge 10/04/1951, n. 287) e occorre:
- essere cittadini italiani di buona condotta morale
- essere residenti nel Comune
- godere dei diritti civili e politici
- avere un'età compresa tra 30 e 65 anni
- possedere il titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) e il titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise d’Appello (secondo grado).
Una volta iscritti nell'albo si permane fino al compimento del 65° anno di età.
L'iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge.