Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennita' di cui agli articoli 22, 66 e 70 del testo unico sulla maternità e paternità (D.LGS 151/2001), e' concesso un assegno di maternita' pari a complessive L. 2.500.000 .
Qualora il trattamento della maternita' corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternita' diverse dall'assegno risulti inferiore all'importo dell'assegno stesso, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale